Art. 14 
 
                             Prova orale 
 
    1. Saranno ammessi a  sostenere  la  prova  orale  i  concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 
    2. La prova orale, vertente  sulle  materie  riportate  nel  gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede  e  nel
giorno che saranno  resi  noti  agli  interessati  con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal concorso. 
    4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.