Art. 15
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 7 del presente
decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.