Art. 16
Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, tenendo conto delle riserve e preferenze dei posti di
cui ai successivi commi 3 e 4, in tre distinte graduatorie di merito
- per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c).
2. Tali graduatorie saranno formate secondo l'ordine del
punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato
sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nei decreti di
approvazione delle graduatorie si tiene conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dall'art. 73, comma 14
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di
partecipazione A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
7. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), per mancanza
di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale
militare si riserva la facolta', su proposta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri
concorsi sopra citati, ovvero sulla base delle esigenze di impiego
della Forza armata, secondo la relativa graduatoria di merito.
8. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale della difesa quale decreto per estratto
pubblicato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto
legislativo N. 196/2003. La graduatoria sara' inoltre pubblicata nel
sito «www.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.