Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art.
4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano al limite di eta' sopraindicato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso della:
laurea in ingegneria meccanica (LM 33) per i partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo;
per gli otto posti del concorso di cui al comma 1, lettera
b), del precedente articolo laurea in giurisprudenza (LMG/01);
per il posto del concorso di cui al comma 1, lettera b), del
precedente articolo, laurea in scienze dell'economia (LM 56) ovvero
scienze economico-aziendali (LM 77);
per i cinque posti del concorso di cui al comma 1, lettera
c), del precedente articolo, laurea in psicologia (vecchio
ordinamento, LS 58 e LM 51) e del relativo attestato di abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea
magistrale suindicata, come indicato nel decreto interministeriale 9
luglio 2009.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al
conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, comma 3. Se militari, non avere in atto un
procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale
che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione
perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha
commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura
penale;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo e' subordinato al possesso della idoneita' psico-fisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali
in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11
e 12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 15. Per il personale in servizio, la
patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo
parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o
lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di
esclusione.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di
quello di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere
mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.