Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove scritte
e orali, per la valutazione dei titoli e per la formazione della
graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione della prova
scritta di lingua inglese;
4) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
di Commissariato dell'Esercito in servizio, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo
di Commissariato dell'Esercito in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione della prova
scritta di lingua inglese;
4) un Ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione della prova
scritta di lingua inglese;
4) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le
commissioni stesse.
2. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio permanente, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado inferiore a
quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera f) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito,
presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito, membri.
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali
medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente art. 7 comma 1, lettera g) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera h) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali psicologi del corpo sanitario dell'Esercito,
di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari
sanitari psicologi appartenente alla terza area funzionale del
Ministero della difesa, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto a voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi da 2 a 4 del
presente articolo.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi del Corpo sanitario in
servizio permanente che potranno essere coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito.