IL DIRETTORE GENERALE 
                   PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive modifiche,  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il  decreto  legislativo
24  marzo  2000,  n.  85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche  al  predetto  regolamento  di
accesso alla carriera diplomatica; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi»,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  23  giugno  2004,  n.  225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e dell'art. 181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  relazione  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali  cui  e'   tenuto   il   funzionario   della   carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono  il
pieno possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia  al
servizio  da  svolgere  presso  la  sede  centrale  che   presso   le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»; 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto  2021,  n.  113,
recante l'obbligo di adottare misure  speciali  per  i  soggetti  con
disturbi specifici di apprendimento (DSA)  con  riguardo  alle  prove
scritte dei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro per le disabilita' del 12 novembre 2021, che  ai  sensi  del
sopracitato articolo individua le modalita' attuative per  assicurare
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato,  regioni,
province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a
tutti i soggetti con disturbi specifici  di  apprendimento  (DSA)  la
possibilita' di sostituire tali prove con un  colloquio  orale  o  di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di  lettura,  di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento  dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente
incoraggiate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, n. 174/94, ai sensi del  quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana  per
i  posti  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76,  recante  «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»; 
    Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a  quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE; 
    Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre  2016  con  il
quale il  Consiglio  di  Stato  ha  confermato  la  legittimita'  del
requisito del limite di eta'  non  superiore  ai  trentacinque  anni,
elevabile fino ad un massimo complessivo di tre  anni,  previsto  per
l'accesso alla carriera diplomatica; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato,  adunanza  plenaria,  2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce  che  il  limite  di  eta'
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato  alla
mezzanotte del giorno del compleanno; 
    Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», con particolare  riguardo  al
comma 301 dell'art. 1 che autorizza il Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale a  bandire,  per  ciascuno  degli
anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera
diplomatica, nei  limiti  dell'attuale  dotazione  organica  e  delle
facolta' assunzionali disponibili  a  legislazione  vigente,  per  un
contingente annuo non superiore a trentadue Segretari di Legazione in
prova; 
    Visto l'art. 1, comma 922 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023»  che  incrementa  di
diciotto unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022  e  di  cinquanta
unita' per l'anno 2023 l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 301,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione  internazionale   di   bandire   una   nuova   procedura
concorsuale  in   virtu'   della   specialita'   delle   disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del  concorso
per  Segretari  di  Legazione  in  prova,  collegata   ai   peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di  garantire  il  reclutamento  di  funzionari  al  massimo  e  piu'
aggiornato livello di preparazione, in ossequio  al  principio  della
massima  efficacia,  efficienza  e  buon  andamento  della   pubblica
amministrazione; 
    Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge n. 34 del 19  maggio
2020, recante «Misure urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge  n.  77
del 17 luglio 2020, come modificato dal decreto-legge n. 104  del  14
agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del  13
ottobre 2020; 
    Visto l'art. 10, comma 8 del decreto-legge n. 44  del  1°  aprile
2021 recante «Misure urgenti per  il  contenimento  dell'epidemia  da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia  e
di concorsi pubblici», come modificato dal decreto-legge 30  dicembre
2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
legislativi», convertito con modificazioni dalla  legge  25  febbraio
2022, n. 15; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti
di Segretario di Legazione in prova. 
    2. Sette dei cinquanta posti messi a concorso sono  riservati  ai
dipendenti del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una  delle
lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area. 
    3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo,  se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.