Art. 11 
 
       Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito 
 
    1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando  la
media dei voti riportati nelle prove  d'esame  scritte  con  il  voto
riportato nella prova d'esame orale.  Al  voto  della  prova  d'esame
orale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua. 
    2. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal  voto  finale
conseguito da ciascun candidato, a  cui  si  aggiungono  i  centesimi
eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'art.
8 di questo bando. 
    3.  Il  direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per  l'ammissione  in  carriera,  la  graduatoria   di   merito   dei
concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara  vincitori
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di  merito,  tenuto
conto della riserva di posti e, a parita' di merito,  dei  titoli  di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    4. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e  sul  sito
www.esteri.it Di tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami».