Art. 13 
 
        Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
    1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    I candidati devono essere muniti  di  penna  nera  o  blu  e  non
possono introdurre nella sede degli esami,  pena  l'esclusione  dalle
prove concorsuali, carta da scrivere,  appunti,  manoscritti,  libri,
periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di  alcun  tipo,
ne' possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni
o strumenti informatici. I candidati non possono utilizzare  telefoni
cellulari,  palmari,  «tablet»,  «smartwatch»,  supporti   magnetici,
dispositivi elettronici di ogni  genere  al  fine  di  memorizzare  o
trasmettere dati, svolgere calcoli matematici, comunicare  con  altri
candidati o terzi. I candidati non possono in alcun  modo  comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 
    2. L'Amministrazione si  riserva  di  adottare  tutte  le  misure
necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei
candidati.