Art. 3
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line
all'indirizzo internet https://portaleconcorsi.esteri.it/ La domanda
online deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del
quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La data di
presentazione della domanda di ammissione al concorso e' certificata
dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile
accedere e inviare il modulo online.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli
indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto
all'elevazione del limite massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale nonche' il recapito
telefonico;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
h) il titolo di studio di cui e' in possesso ai fini della
partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale
universita' o istituto equiparato e' stato conseguito, il numero
della classe di appartenenze, la data del conseguimento e la
votazione riportata;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendente di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
j) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente
bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono
specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente
corrispondente area funzionale;
k) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla
partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista
dall'art. 2, comma 3 del presente bando;
l) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta
di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
m) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all'art. 10 del presente bando;
n) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo
ai sensi dell'art. 8 del presente bando;
o) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e
di cui all'allegato 4, dei quali e' eventualmente in possesso, che
danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
3. L'eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto
indicato alle lettere e) e g) del precedente comma 2 comporta
l'automatica esclusione dal concorso o la mancata assunzione del
candidato.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di
codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
l'ammissione al concorso.
7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al
successivo art. 16.
8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto
previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiara
nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica,
nel caso ne abbia l'esigenza, l'eventuale ausilio necessario e/o
l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle
prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o
tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a
tale fine successivamente richiesta dall'Amministrazione, unitamente
all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, -
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 -
non e' tenuto a sostenere la prova attitudinale (art. 7) ed e'
ammesso alle prove scritte (art. 9, comma 2), previa presentazione,
su specifica richiesta dell'Amministrazione, della documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
9. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 12 novembre
2021, ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e' assicurata la possibilita' di utilizzare strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo
(di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonche' di usufruire di
un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove
(di cui all'art. 5 del menzionato decreto).
Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA)
che si avvale di quanto previsto dall'art. 2 del predetto decreto,
dichiara nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel caso ne
abbia l'esigenza, l'eventuale necessita' di strumenti compensativi
e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento
delle prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice sulla base della
documentazione che sara' a tale fine richiesta dall'Amministrazione,
unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
10. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di
partecipazione al concorso presentate con modalita' e/o tempistiche
diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare
quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di
compilazione e invio online. La mancata esclusione dalla prova
attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art. 9, comma 2) non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita' della domanda
di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda
medesima.
11. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia
dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato
circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.