Art. 3 
 
        Presentazione della domanda di ammissione al concorso 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo  on-line
all'indirizzo internet https://portaleconcorsi.esteri.it/ La  domanda
online deve essere compilata  ed  inviata  entro  le  ore  24,00  del
quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla  data  di
pubblicazione del bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana -  4ª  serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  La  data  di
presentazione della domanda di ammissione al concorso e'  certificata
dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile
accedere e inviare il modulo online. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra  quelli
indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha  diritto
all'elevazione del limite massimo di eta'; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  comune  e  l'indirizzo  di   residenza   con   l'esatta
indicazione del codice di  avviamento  postale  nonche'  il  recapito
telefonico; 
      e) il godimento dei diritti politici; 
      f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      g) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      h) il titolo di studio di cui e'  in  possesso  ai  fini  della
partecipazione alla presente  selezione,  specificando  presso  quale
universita' o istituto equiparato  e'  stato  conseguito,  il  numero
della  classe  di  appartenenze,  la  data  del  conseguimento  e  la
votazione riportata; 
      i)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      j) se si trova nelle  condizioni  previste  per  l'applicazione
della riserva di posti di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente
bando. I  dipendenti  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  inquadrati  nella  terza  area   devono
specificare il periodo  di  servizio  nell'area  o  nella  precedente
corrispondente area funzionale; 
      k) la non sussistenza  della  condizione  di  esclusione  dalla
partecipazione al  concorso  per  la  carriera  diplomatica  prevista
dall'art. 2, comma 3 del presente bando; 
      l) in quale lingua intende sostenere la seconda  prova  scritta
di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando; 
      m) quali prove linguistiche facoltative  intende  eventualmente
sostenere di cui all'art. 10 del presente bando; 
      n) gli eventuali titoli che possono dare  punteggio  aggiuntivo
ai sensi dell'art. 8 del presente bando; 
      o) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni  e
di cui all'allegato 4, dei quali e' eventualmente  in  possesso,  che
danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; 
      p) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci. 
    3. L'eventuale dichiarazione mendace  con  riferimento  a  quanto
indicato alle lettere  e)  e  g)  del  precedente  comma  2  comporta
l'automatica esclusione dal concorso  o  la  mancata  assunzione  del
candidato. 
    4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 
    5. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    6. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita'  diplomatica  sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi  estere,  ivi  comprese
quelle con caratteristiche  di  disagio,  costituisce  requisito  per
l'ammissione al concorso. 
    7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati  per  le  finalita'  di  cui  al
successivo art. 16. 
    8. Il candidato  diversamente  abile  che  si  avvale  di  quanto
previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  dichiara
nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica,
nel caso ne abbia  l'esigenza,  l'eventuale  ausilio  necessario  e/o
l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo  svolgimento  delle
prove concorsuali. La concessione  e  l'assegnazione  di  ausili  e/o
tempi aggiuntivi sara' determinata  a  insindacabile  giudizio  della
commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara'  a
tale fine successivamente richiesta dall'Amministrazione,  unitamente
all'autorizzazione  al  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione  internazionale  al  trattamento   dei   relativi   dati
personali. 
    Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, -
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104,  come  integrata  dal  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  -
non e' tenuto a sostenere  la  prova  attitudinale  (art.  7)  ed  e'
ammesso alle prove scritte (art. 9, comma 2),  previa  presentazione,
su specifica  richiesta  dell'Amministrazione,  della  documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato  grado  di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale al trattamento  dei  relativi  dati
personali. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4). 
    9. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita'  del  12  novembre
2021, ai candidati affetti da  disturbi  specifici  di  apprendimento
(DSA)  e'  assicurata  la  possibilita'   di   utilizzare   strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo
(di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonche' di  usufruire  di
un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  prove
(di cui all'art. 5 del menzionato decreto). 
    Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA)
che si avvale di quanto previsto dall'art. 2  del  predetto  decreto,
dichiara nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel  caso  ne
abbia l'esigenza, l'eventuale necessita'  di  strumenti  compensativi
e/o l'eventuale necessita' di tempo  aggiuntivo  per  lo  svolgimento
delle prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi sara' determinata  a  insindacabile
giudizio   della   commissione   esaminatrice   sulla   base    della
documentazione che sara' a tale fine richiesta  dall'Amministrazione,
unitamente all'autorizzazione al  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale al trattamento  dei  relativi  dati
personali. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4). 
    10. Non sono valide le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita'  e/o  tempistiche
diverse da quelle di cui al  precedente  comma  1  e  in  particolare
quelle per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la  procedura  di
compilazione e  invio  online.  La  mancata  esclusione  dalla  prova
attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art.  9,  comma  2)  non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita'  della  domanda
di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda
medesima. 
    11. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di  smarrimento
delle comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento  sia
dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal  candidato
circa il proprio recapito oppure da mancata o  tardiva  comunicazione
del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili  a  fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.