Art. 4 
 
                 Esclusione dalle prove concorsuali 
 
    1. Fino  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  tutti  i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti o per la mancata osservanza  delle  modalita'  e
dei termini stabiliti nel presente bando.