Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e' composta da sette membri effettivi, incluso il Presidente. 2. La Commissione e' composta da un Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata e da tre professori di prima fascia di universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando. 3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie. 4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Consigliere di Legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice Segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei conti. 6. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.