Art. 6 
 
                        Procedura di concorso 
 
    1. Il concorso si articola in: 
      a) prova attitudinale; 
      b) valutazione dei titoli; 
      c)  prove  d'esame  scritte  e  orali,   ed   eventuali   prove
facoltative di lingua. 
    2. Il punteggio per  ogni  prova  scritta  e  orale,  incluse  le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi,  ad  eccezione
di quanto previsto nel successivo art.  7,  comma  3,  per  la  prova
attitudinale.