Allegato 4 
 
 TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini  che  nei
concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5. gli orfani di guerra; 
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7. gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. i feriti in combattimento; 
      9. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12. i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16.  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20. militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.