Art. 2
Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio
1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di
diciannove borse di studio, per l'anno scolastico/accademico
2021-2022 ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli
delle comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla
data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita'
di servizio ovvero in posizione di quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1, sono ripartite nelle
seguenti sezioni:
A) studenti scuole medie inferiori: due da euro 100,00
ciascuna;
B) studenti scuole medie superiori: cinque da euro 210,00
ciascuna;
C) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed
istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia
di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza
etc.): due da euro 300,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di
corso di laurea/laurea magistrale;
D) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed
Istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia
di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza
etc.): dieci cosi' ripartite:
d1) - iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di
laurea/laurea magistrale:
sei da euro 370,00 ciascuna;
d2) - laureati nell'anno accademico 2020-2021, in possesso
del titolo di laurea:
due da euro 455,00 ciascuna;
d3) - laureati nell'anno accademico 2020-2021 in possesso del
titolo di laurea magistrale: due da euro 550,00 ciascuna.
3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a
beneficio dei candidati risultati idonei, nei limiti della
disponibilita' di cassa del capitolo 1207/1. Qualora dovesse ancora
residuare una somma, la stessa verra' ripartita, tra tutti i
vincitori del concorso. Nel caso in cui non vi fossero candidati
idonei la somma disponibile verra' ripartita, in parti uguali, tra
tutti i vincitori del concorso.
4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul
c/c bancario o postale.