Art. 5
Commissione per la formulazione delle graduatorie
1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui
all'art. 1 del decreto ministeriale 8803 del 9 giugno 2017, e'
nominata la commissione che provvedera' alla formulazione di distinte
graduatorie per ciascuna delle sezioni previste dall'art. 2 del
presente decreto.
2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai
candidati per la sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B),
sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite da
ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in
religione o materie alternative ed educazione motoria.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all'art. 2, comma 2, lettera C) e D-d1) e' effettuata sulla base del
numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a
parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse in
trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo
gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all'art. 2, comma 2, lettera D-d2) e D-d3) e' effettuata sulla base
della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
Per le sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2)
e d3), e' attribuito specifico punteggio alla lode.
Per tutte le sezioni, a parita' di merito, si tiene conto del
modello ISEE 2021.
3. La commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di
equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai
candidati e, oltre a quelli gia' stabiliti dal bando di concorso,
ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie - Sezione
universita'.