Art. 10 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene  dalla  somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui  all'art.  8  e  per  il
colloquio di cui all'art. 9. 
    A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze  di
cui all'art. 5, commi  4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  487/1994.  Al  termine  dei  colloqui  la  commissione
formulera' le graduatorie di merito  sulla  base  del  punteggio  dei
titoli e di quello del colloquio. 
    2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate  con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul  sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni. In caso di esaurimento o  mancanza  delle  graduatorie,  le
procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.