Art. 10
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 8 e per il
colloquio di cui all'art. 9.
A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994. Al termine dei colloqui la commissione
formulera' le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei
titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le
procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.