Art. 13 Depennamento dalle graduatorie 1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 7, e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del presente bando.