Art. 3
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative italiane
statali, assunti con contratto a tempo indeterminato, che all'atto
della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio
effettivamente prestato di almeno tre anni in territorio
metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l'anno
scolastico in corso.
2. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. nell'arco della sola carriera di dirigente scolastico
abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se inferiore
o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo
l'effettiva assunzione in servizio;
b. abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni;
c. non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Di anno
in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la
destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalla
graduatoria coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni;
d. prestino attualmente servizio all'estero, in quanto non
sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto
dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo.