Art. 7 Selezione per titoli 1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio. 2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dall'Allegato 1 al presente bando e devono essere conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'Allegato 1. 4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione predispone l'elenco dei candidati, individuati con il rispettivo codice identificativo univoco, non ammessi al colloquio in quanto in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione dei titoli. Detto elenco sara' pubblicato sul sito istituzionale del MAECI con decreto del direttore generale della DGDP. Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.