Art. 7
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dall'Allegato 1 al presente bando e devono essere
conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del
termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si
valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'Allegato 1.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione
predispone l'elenco dei candidati, individuati con il rispettivo
codice identificativo univoco, non ammessi al colloquio in quanto in
difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 15 punti
nella valutazione dei titoli.
Detto elenco sara' pubblicato sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre,
dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.