Art. 8
Elenchi ammessi al colloquio
1. Gli elenchi degli ammessi al colloquio, individuati con il
rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla
commissione sulla base del punteggio dei titoli culturali,
professionali e di servizio, dichiarati dai candidati nella domanda e
che abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione dei titoli.
Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo sufficiente per
la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati che
supereranno il colloquio, di cui al successivo art. 9, con un
punteggio minimo di punti 24/40.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre,
dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.