Art. 8 
 
                    Elenchi ammessi al colloquio 
 
    1. Gli elenchi degli ammessi al  colloquio,  individuati  con  il
rispettivo codice  identificativo  univoco,  sono  predisposti  dalla
commissione  sulla  base  del   punteggio   dei   titoli   culturali,
professionali e di servizio, dichiarati dai candidati nella domanda e
che abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione dei titoli. 
    Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo  sufficiente  per
la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati  che
supereranno il colloquio,  di  cui  al  successivo  art.  9,  con  un
punteggio minimo di punti 24/40. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    Eventuali reclami possono essere presentati entro, e  non  oltre,
dieci giorni  dalla  pubblicazione.  L'amministrazione,  esaminati  i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.