Art. 11 
 
Prova scritta di selezione  per  il  reclutamento  delle  professioni
                              sanitarie 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
b)  -  esclusivamente  i  candidati  per  la   «Categoria/specialita'
infermiere - SS/I» - e c) -  esclusivamente  i  candidati  che  hanno
espresso  la  preferenza  Sanita' -  saranno  sottoposti  alla  prova
scritta di selezione per il reclutamento delle professioni  sanitarie
finalizzata all'ammissione ai corsi  di  laurea  per  le  professioni
sanitarie. La prova sara' presieduta dalle  commissioni  esaminatrici
di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle  materie
e sui programmi rinvenibili all'allegato O negli allegati  al  bando,
elaborati   in   coerenza   con   quelli   previsti   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per  l'accesso
programmato ai corsi di laurea a numero programmato. 
    La  prova  scritta  di  selezione  per  il   reclutamento   delle
professioni sanitarie che si svolgera' presso la Scuola Sottufficiali
della Marina - Taranto, per la Marina militare  e  presso  la  Scuola
Marescialli A.M.  di  Viterbo,  per  l'Aeronautica  militare,  ovvero
presso altra sede che verra' comunicata con le modalita' previste  al
precedente art. 5, nella data che verra' anch'essa comunicata con  le
modalita' previste al precedente art. 5, avra' la durata di  sessanta
minuti e consistera' nella somministrazione di quarantotto quesiti  a
risposta multipla e predeterminata  (ciascuno  con quattro  possibili
risposte di cui una sola esatta), volti  ad  accertare  il  grado  di
conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno  cosi'  ripartiti:
biologia ventidue quesiti;  chimica tredici  quesiti;  fisica tredici
quesiti. I concorrenti assenti al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al  precedente  art.  1,  comma  7  e
all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    2. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo  si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta  esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata o multipla; 0  punti  per
ogni risposta omessa. Sulla base dei punteggi conseguiti nella  prova
di cui al presente  articolo,  le  commissioni  esaminatrici  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) provvederanno a formare distinte
graduatorie utili, ai sensi della vigente  normativa,  per  l'accesso
alle facolta' universitarie per le professioni sanitarie. 
    3. L'idoneita' dei  candidati  sara'  stabilita  sulla  base  dei
criteri  indicati  nelle  appendici  al   bando.   Saranno   comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in  ciascuna  delle
graduatorie di cui sopra.