Art. 11 Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) - esclusivamente i candidati per la «Categoria/specialita' infermiere - SS/I» - e c) - esclusivamente i candidati che hanno espresso la preferenza Sanita' - saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. La prova sara' presieduta dalle commissioni esaminatrici di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie e sui programmi rinvenibili all'allegato O negli allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'accesso programmato ai corsi di laurea a numero programmato. La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si svolgera' presso la Scuola Sottufficiali della Marina - Taranto, per la Marina militare e presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo, per l'Aeronautica militare, ovvero presso altra sede che verra' comunicata con le modalita' previste al precedente art. 5, nella data che verra' anch'essa comunicata con le modalita' previste al precedente art. 5, avra' la durata di sessanta minuti e consistera' nella somministrazione di quarantotto quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con quattro possibili risposte di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti: biologia ventidue quesiti; chimica tredici quesiti; fisica tredici quesiti. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 2. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata o multipla; 0 punti per ogni risposta omessa. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente articolo, le commissioni esaminatrici di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) provvederanno a formare distinte graduatorie utili, ai sensi della vigente normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per le professioni sanitarie. 3. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei criteri indicati nelle appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ciascuna delle graduatorie di cui sopra.