Art. 11
Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) - esclusivamente i candidati per la «Categoria/specialita'
infermiere - SS/I» - e c) - esclusivamente i candidati che hanno
espresso la preferenza Sanita' - saranno sottoposti alla prova
scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie
finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea per le professioni
sanitarie. La prova sara' presieduta dalle commissioni esaminatrici
di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie
e sui programmi rinvenibili all'allegato O negli allegati al bando,
elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'accesso
programmato ai corsi di laurea a numero programmato.
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle
professioni sanitarie che si svolgera' presso la Scuola Sottufficiali
della Marina - Taranto, per la Marina militare e presso la Scuola
Marescialli A.M. di Viterbo, per l'Aeronautica militare, ovvero
presso altra sede che verra' comunicata con le modalita' previste al
precedente art. 5, nella data che verra' anch'essa comunicata con le
modalita' previste al precedente art. 5, avra' la durata di sessanta
minuti e consistera' nella somministrazione di quarantotto quesiti a
risposta multipla e predeterminata (ciascuno con quattro possibili
risposte di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di
conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti:
biologia ventidue quesiti; chimica tredici quesiti; fisica tredici
quesiti. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e
all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
2. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata o multipla; 0 punti per
ogni risposta omessa. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova
di cui al presente articolo, le commissioni esaminatrici di cui
all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) provvederanno a formare distinte
graduatorie utili, ai sensi della vigente normativa, per l'accesso
alle facolta' universitarie per le professioni sanitarie.
3. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei
criteri indicati nelle appendici al bando. Saranno comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ciascuna delle
graduatorie di cui sopra.