Art. 12
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale
militare secondo il modello rinvenibile all'allegato H tra gli
allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'
psico-fisica al servizio militare incondizionato quale maresciallo in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla
Forza armata prescelta. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto
ministeriale 4 giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare di cui in premessa.
Questi ultimi non saranno accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al
servizio militare, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni
normative indicate nelle appendici al bando. La facolta' di proporre
istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l'accertamento
psico-fisico avra' luogo contestualmente alle prove di efficienza
fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con
le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati nelle appendici al bando, nelle quali sono altresi'
prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento
dell'idoneita', nonche' i profili sanitari minimi. A pena di
esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche
l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita', compatibilmente con i
termini della procedura concorsuale.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7, e all'art. 259, comma
4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
4. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
5. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione, con
esclusione del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del
presente bando, e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario.