Art. 12 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo  il  modello  rinvenibile  all'allegato  H  tra  gli
allegati al  bando,  saranno  sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psico-fisica al servizio militare incondizionato quale maresciallo in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla
Forza armata  prescelta.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
delle   direttive   tecniche   riguardanti    l'accertamento    delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al  servizio  militare,  approvate  con  il  decreto
ministeriale 4 giugno 2014, nonche' dei  parametri  fisici  correlati
alla  composizione  corporea,  alla  forza  muscolare  e  alla  massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  cosi'  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207,  rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la  direttiva  tecnica  ed.  2016
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare di cui in  premessa.
Questi ultimi non  saranno  accertati  nei  confronti  del  personale
militare in servizio in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al
servizio militare, fatto salvo il rispetto di ulteriori  disposizioni
normative indicate nelle appendici al bando. La facolta' di  proporre
istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  lettera  a)  in  quanto  l'accertamento
psico-fisico avra' luogo contestualmente  alle  prove  di  efficienza
fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con
le modalita' di cui al precedente art. 7, comma  5,  dovranno  essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in  originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di  selezione  e  gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati  nelle  appendici  al  bando,  nelle  quali  sono   altresi'
prescritti i requisiti fisici necessari  ai  fini  del  conseguimento
dell'idoneita',  nonche'  i  profili  sanitari  minimi.  A  pena   di
esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale.  Sara'  cura  del  concorrente  produrre  anche
l'attestazione - in originale o in copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita', compatibilmente con i
termini della procedura concorsuale. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  saranno  considerati  rinunciatari   e,
pertanto,  esclusi  dal  concorso,  quali  che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7, e all'art. 259,  comma
4 del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Le concorrenti che si trovano in stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    5.  Il  giudizio  espresso  dalla   suddetta   commissione,   con
esclusione del concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c)  del
presente bando, e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario.