Art. 14
Prove di verifica dell'efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a) e b) saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica.
2. L'efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del
tirocinio.
3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione
dal concorso.
4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle
appendici al bando.
5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
appendici del bando. La mancata consegna della documentazione in
originale ovvero in copia resa conforme comportera' l'esclusione dal
concorso.
6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla commissione per le prove di verifica dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario o il suo
sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una
indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla predetta
commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni.
Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica.
7. I concorrenti che, nei casi di cui al precedente comma 6,
otterranno dalla competente commissione l'autorizzazione al
differimento dell'effettuazione delle prove di verifica
dell'efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove
possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere
tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovra', in ogni
caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove
di verifica dell'efficienza fisica o, nel caso del concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento del
tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica
dell'efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a
sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7 e
all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno
previste ulteriori riconvocazioni.
8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sara'
comunicato seduta stante.