Art. 15 
 
                              Tirocinio 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c), i concorrenti, risultati  idonei  alle  precedenti  fasi
concorsuali,  saranno  convocati  rispettivamente  presso  la  Scuola
sottufficiali dell'Esercito, la  Scuola  sottufficiali  della  Marina
militare e la Scuola Marescialli dell'Aeronautica militare per essere
sottoposti al tirocinio che si  svolgera'  a  cura  dalle  competenti
commissioni di cui all'art.  8,  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
lettera b), numero 5) e lettera c), numero 1). 
    2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in  piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  entro   i   cinque   giorni
antecedenti alla data  di  presentazione  al  tirocinio.  La  mancata
presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal tirocinio. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della  idoneita'   psico-fisica   precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi,  e'  facolta'  delle
competenti commissioni  inviare  detti  concorrenti  all'osservazione
della commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  per
un supplemento  di  indagini  e  conseguente  espressione  di  parere
medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 
    3. I candidati ammessi al  tirocinio  nel  numero  stabilito  nel
bando lo compiono: 
      a) in qualita' di militari  di  truppa,  contraendo  una  ferma
volontaria  di  durata  non  superiore  al  periodo  della  prova  in
argomento; 
      b) con il grado rivestito, se militari in  servizio  ovvero  se
ufficiali  o  sottufficiali  di  complemento  congedati,  contraendo,
previo richiamo in servizio,  una  ferma  volontaria  di  durata  non
superiore a sessanta giorni. 
    4. I concorrenti che,  all'atto  della  presentazione  presso  le
Scuole per la frequenza del tirocinio, sono gia'  alle  armi  saranno
collocati,  per  la  durata  del  tirocinio  e   sino   all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati  presso
la Scuola stessa e saranno  rinviati  agli  enti  di  provenienza  se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 
    5. Nel caso dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a),
b)  e  c)  i  candidati  dovranno  portare  al  proprio  seguito   la
documentazione di cui al paragrafo 3 delle rispettive  appendici  del
presente bando. 
    6.  Durante  la  permanenza  presso  i   suddetti   istituti   di
formazione, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari interne  previste
rispettivamente per gli allievi marescialli  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
      b)  effettueranno  il  programma  di  attivita',  di  cui  alle
appendici al bando, per la futura nomina a  marescialli  in  servizio
permanente effettivo rispettivamente  dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
      c) non sara' consentita,  in  nessun  caso,  la  partecipazione
contestuale ad altri concorsi; 
      d) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio. 
    7. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    8. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nella citata appendice; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive
obbligatorie indicate nella predetta appendice; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
a  seguito  di  provvedimenti  medici  adottati  nei  confronti   dei
concorrenti. 
    9. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
    10. Per i soli concorrenti ammessi al tirocinio, ovvero giudicati
idonei al tirocinio, la preposta commissione esaminatrice  procedera'
alla valutazione dei titoli di merito.