Art. 16
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice ai fini della formazione della
graduatoria finale valutera' i titoli di merito secondo le modalita'
di cui alle appendici al bando, provvedendo a redigere un'apposita
scheda di valutazione.
2. Con riferimento alla lingua straniera, i requisiti di
validita' delle certificazioni sono indicati nell'allegato E del
presente bando.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere
b) e c), al fine di accertare il possesso dei titoli dichiarati, i
candidati, vincitori del concorso ammessi al corso, dovranno
consegnare alla Scuola sottufficiali, all'atto dell'incorporamento il
documento originale ovvero in copia conforme comprovante il possesso
del titolo di merito valutato dalla commissione esaminatrice.
Al riguardo, sara' cura dell'istituto di formazione, al termine
delle attivita', dare riscontro alla Direzione generale della
completezza della documentazione prodotta.