Art. 16 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale valutera' i titoli di merito secondo le  modalita'
di cui alle appendici al bando, provvedendo  a  redigere  un'apposita
scheda di valutazione. 
    2.  Con  riferimento  alla  lingua  straniera,  i  requisiti   di
validita' delle certificazioni  sono  indicati  nell'allegato  E  del
presente bando. 
    3. Nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma  1,  lettere
b) e c), al fine di accertare il possesso dei  titoli  dichiarati,  i
candidati,  vincitori  del  concorso  ammessi  al   corso,   dovranno
consegnare alla Scuola sottufficiali, all'atto dell'incorporamento il
documento originale ovvero in copia conforme comprovante il  possesso
del titolo di merito valutato dalla commissione esaminatrice. 
    Al riguardo, sara' cura dell'istituto di formazione,  al  termine
delle  attivita',  dare  riscontro  alla  Direzione  generale   della
completezza della documentazione prodotta.