Art. 17 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive commissioni esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali o interdirigenziali. 2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.