Art. 17
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali o
interdirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di
eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9
della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al
precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito
saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it La
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.