Art. 17 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  rispettive   commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con  decreti  dirigenziali  o
interdirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste  per  ciascun  concorso  e,  a   parita'   di   merito,   si
applicheranno le disposizioni di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  dall'art.  73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande,  che  i  concorrenti  abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita
dichiarazione sostitutiva  allegata  alla  medesima.  In  assenza  di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu'  giovane  di
eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come  aggiunto  dall'art.  2,  comma  9
della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3.  Saranno  dichiarati  vincitori,  salvo  quanto  disposto   al
precedente art. 1,  comma  5,  i  concorrenti  che  si  collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali  di  merito
saranno  pubblicati  nel  portale  e  nel   sito   www.difesa.it   La
pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti di tutti i candidati.