Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l'anno
solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il
termine previsto dal bando per la presentazione delle domande un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per
l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche'
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a
seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla
domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e'
disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia'
prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nelle Forze armate;
f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego
negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e
specialita' di assegnazione previste nel ruolo marescialli delle
Forze armate. Tale idoneita' sara' verificata nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e delle
prove di verifica dell'efficienza fisica;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale;
j) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
k) aver tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a
possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di
eta';
b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato
nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a cinque anni;
d) essere in possesso della qualifica non inferiore a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque
di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo.
Nel caso di rapporto informativo, si fa rinvio a quanto
disciplinato dall'allegato D, comma 2), punto b. del presente bando
di concorso.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al
corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto
dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.