Art. 20 
 
        Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 
 
    1.   La   Direzione   generale   per   il   personale   militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni  in  base
alla normativa vigente, convochera'  i  vincitori  presso  le  Scuole
sottufficiali dell'Esercito e  della  Marina  militare  e  presso  la
Scuola Marescialli dell'Aeronautica militare  per  la  frequenza  del
corso di formazione e specializzazione,  con  apposita  comunicazione
nell'area privata del portale della Difesa. 
    2. I vincitori del concorso  si  dovranno  presentare  presso  le
citate  Scuole  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  dalla  Direzione
generale per il  personale  militare  nella  suddetta  comunicazione.
Coloro che non si  presenteranno  saranno  considerati  rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di  impedimento  comunicate  dagli
interessati alla predetta Direzione generale  entro  le  ventiquattro
ore  successive  alla  data  di  convocazione  secondo  le  modalita'
stabilite al precedente art. 5. 
    La Direzione generale  si  riserva  la  facolta',  a  seguito  di
valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento,  di  differire
la data di  convocazione  compatibilmente  con  quanto  stabilito  al
successivo comma 5. 
    3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del  concorso  saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte  del  dirigente
del Servizio sanitario delle citate Scuole. I  candidati  riscontrati
«inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno  o  piu'
requisiti  previsti  dal   presente   bando   di   concorso   saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi  marescialli.  Sia
nel caso di giudizio  di  inidoneita'  sia  nel  caso  di  temporanea
inidoneita'  superiore  a   trenta   giorni   i   candidati   saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del direttore generale per il personale militare  o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile  saranno
sottoposti preliminarmente al test  di  gravidanza  mediante  analisi
delle urine;  in  caso  di  positivita'  del  predetto  test  non  si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo  impedimento  all'accertamento  ai  sensi  del
citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 90. 
    Al termine dell'impedimento,  l'interessata  sara'  convocata  al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica  di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso. 
    4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo  la
suddetta visita medica saranno ammessi alla  frequenza  del  corso  e
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi  ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che  non  sottoscriveranno  tale
ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai  sensi
dell'art. 599 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma  4  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    6. Il  personale  femminile  ammesso  alla  frequenza  dei  corsi
allievi marescialli, in quanto dichiarato vincitore  che,  trovandosi
nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66,  non  possa  frequentare  o  completare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    7. Ai sensi dell'art. 761 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66 la partecipazione  a  corsi  di  particolare  livello  tecnico,
svolti durante la formazione iniziale, e' subordinata al  vincolo  di
una ulteriore ferma di anni cinque decorrente dalla data di  scadenza
di quella precedentemente sottoscritta. Per l'Aeronautica militare  i
citati corsi di particolare livello tecnico sono contenuti all'art. 1
del decreto ministeriale 1° luglio 2021. 
    8.  L'amministrazione  della  difesa,  entro  i   trenta   giorni
successivi  dalla  data  di   inizio   del   corso   di   formazione,
compatibilmente con le esigenze della Forza armata e  dopo  opportuna
valutazione delle esigenze legate alle attivita' didattiche  previste
dall'iter formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti  che
si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i  candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 
    9. Agli allievi marescialli, nonche' agli  idonei  non  vincitori
potra' essere chiesto di prestare  il  consenso  a  essere  presi  in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 
    10. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
previa  rinuncia  al  grado  e  alla  qualifica  rivestiti   all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione  dai
rispettivi ruoli di provenienza e assumere la  qualifica  di  allievo
maresciallo.  I  volontari  in  ferma  prefissata,  se  in  servizio,
potranno accedere alla frequenza del corso  previo  provvedimento  di
proscioglimento dalla ferma prefissata annuale  o  quadriennale,  con
contestuale perdita del grado e collocamento in congedo  dalla  ferma
medesima, secondo la procedura disciplinata dalla «Direttiva di stato
giuridico dei volontari in ferma prefissata». 
    Il personale sottoposto - secondo i  rispettivi  ordinamenti -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    11. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi  dal
corso per allievi marescialli, possono essere  reintegrati  d'ufficio
nel grado. Allo  stesso  modo  il  personale  dei  ruoli  sergenti  e
volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla  qualifica
di allievo maresciallo, sara' reintegrato nel grado,  ferme  restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge  e  il  tempo  trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. 
    Il personale di truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso
dal corso puo' essere riammesso in servizio nella ferma prefissata  e
destinato, previa sottoscrizione  di  assenso  secondo  le  modalita'
della sopracitata direttiva, ai reparti/enti di  provenienza,  sempre
che non siano scaduti  i  limiti  temporali  della  ferma  prefissata
originariamente contratta e sussistano le consistenze organiche. Tale
personale e' reintegrato - con provvedimento  del  II  reparto  della
Direzione  generale   per   il   personale   militare -   nel   grado
precedentemente rivestito e  il  periodo  trascorso  in  qualita'  di
allievo presso il relativo istituto di  formazione  a  cui  ha  avuto
accesso e' computato nella ferma o rafferma. 
    Durante la frequenza del corso agli allievi  competono,  se  piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto  dell'ammissione
ai corsi.