Art. 20
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione generale per il personale militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole
sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare e presso la
Scuola Marescialli dell'Aeronautica militare per la frequenza del
corso di formazione e specializzazione, con apposita comunicazione
nell'area privata del portale della Difesa.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le
citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione
generale per il personale militare nella suddetta comunicazione.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento comunicate dagli
interessati alla predetta Direzione generale entro le ventiquattro
ore successive alla data di convocazione secondo le modalita'
stabilite al precedente art. 5.
La Direzione generale si riserva la facolta', a seguito di
valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire
la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al
successivo comma 5.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente
del Servizio sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati
«inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu'
requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi marescialli. Sia
nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea
inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno
sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi
delle urine; in caso di positivita' del predetto test non si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del
citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Al termine dell'impedimento, l'interessata sara' convocata al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la
suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi
dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
6. Il personale femminile ammesso alla frequenza dei corsi
allievi marescialli, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi
nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
7. Ai sensi dell'art. 761 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 la partecipazione a corsi di particolare livello tecnico,
svolti durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di
una ulteriore ferma di anni cinque decorrente dalla data di scadenza
di quella precedentemente sottoscritta. Per l'Aeronautica militare i
citati corsi di particolare livello tecnico sono contenuti all'art. 1
del decreto ministeriale 1° luglio 2021.
8. L'amministrazione della difesa, entro i trenta giorni
successivi dalla data di inizio del corso di formazione,
compatibilmente con le esigenze della Forza armata e dopo opportuna
valutazione delle esigenze legate alle attivita' didattiche previste
dall'iter formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che
si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
9. Agli allievi marescialli, nonche' agli idonei non vincitori
potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
10. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai
rispettivi ruoli di provenienza e assumere la qualifica di allievo
maresciallo. I volontari in ferma prefissata, se in servizio,
potranno accedere alla frequenza del corso previo provvedimento di
proscioglimento dalla ferma prefissata annuale o quadriennale, con
contestuale perdita del grado e collocamento in congedo dalla ferma
medesima, secondo la procedura disciplinata dalla «Direttiva di stato
giuridico dei volontari in ferma prefissata».
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
11. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal
corso per allievi marescialli, possono essere reintegrati d'ufficio
nel grado. Allo stesso modo il personale dei ruoli sergenti e
volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica
di allievo maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge e il tempo trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado.
Il personale di truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso
dal corso puo' essere riammesso in servizio nella ferma prefissata e
destinato, previa sottoscrizione di assenso secondo le modalita'
della sopracitata direttiva, ai reparti/enti di provenienza, sempre
che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata
originariamente contratta e sussistano le consistenze organiche. Tale
personale e' reintegrato - con provvedimento del II reparto della
Direzione generale per il personale militare - nel grado
precedentemente rivestito e il periodo trascorso in qualita' di
allievo presso il relativo istituto di formazione a cui ha avuto
accesso e' computato nella ferma o rafferma.
Durante la frequenza del corso agli allievi competono, se piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
ai corsi.