Art. 7
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
c) prove di verifica dell'efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
f) tirocinio;
g) valutazione dei titoli di merito.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) prove di verifica dell'efficienza fisica;
f) prova scritta di selezione per il reclutamento delle
professioni sanitarie;
g) tirocinio;
h) valutazione dei titoli di merito.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) tirocinio;
d) prova scritta di selezione per il reclutamento delle
professioni sanitarie;
e) valutazione dei titoli di merito.
4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle
indicate nelle appendici al bando.
5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta
di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, i soli
concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi
specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle
appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i
candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di
concorso.
I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7 e all'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34/2020.
Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o
di analoghi concorsi dell'Arma dei carabinieri, ai quali i
concorrenti hanno chiesto di partecipare, per contestuale
convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per i militari, per
inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati -
per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far
pervenire, agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente
art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00
del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di
prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in
formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. In
particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove
dell'esame di Stato, dovranno allegare apposita documentazione
rilasciata dall'amministrazione scolastica dalla quale risulti la
convocazione del predetto esame di Stato. La riconvocazione, che
potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di
svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche
disposizioni di cui agli articoli successivi e quelle contenute nelle
appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. I calendari
di svolgimento delle prove concorsuali nonche' eventuali modifiche
delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti
mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma. Mediante avviso inserito nella
sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra
indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti delle prove. Sara'
anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - ufficio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
6. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli
accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella
della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al bando.
7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a
carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste
dalla specifica normativa di settore ovvero nelle rispettive
appendici al bando.
10. I candidati incorporati in qualita' di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto
il reparto/ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di
partecipazione. Detti reparti/enti comunicheranno alla Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), n. 1).
11. I candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali
per l'ammissione al 24° corso biennale (2021-2023) per allievi
marescialli delle Forze armate ai sensi dell'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse,
sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure
del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e accertamenti
precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i
criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno
indicate con apposita determinazione dirigenziale.
12. L'amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
13. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.