Art. 8
commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali
saranno nominate le seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualita' culturali e intellettive, per la prova di verifica della
conoscenza della lingua inglese, per la valutazione dei titoli di
merito, la formazione dell'elenco dei candidati ammessi al tirocinio
e la formazione della graduatoria generale di merito;
2) commissione esaminatrice per il tirocinio;
3) commissione esaminatrice per le prove di verifica
dell'efficienza fisica;
4) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
5) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualita' culturali e intellettive, per la prova di verifica della
conoscenza della lingua inglese, per la prova scritta di selezione
per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione
dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie generali di
merito;
2) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
3) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
4) commissione esaminatrice per le prove di verifica
dell'efficienza fisica;
5) commissione esaminatrice per il tirocinio;
6) commissione per l'assegnazione delle
categorie/specialita';
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualita' culturali e intellettive, per il tirocinio, per la prova
scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie,
per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle
graduatorie generali di merito;
2) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
3) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.