Art. 8 commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, per la valutazione dei titoli di merito, la formazione dell'elenco dei candidati ammessi al tirocinio e la formazione della graduatoria generale di merito; 2) commissione esaminatrice per il tirocinio; 3) commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica; 4) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 5) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie generali di merito; 2) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 4) commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica; 5) commissione esaminatrice per il tirocinio; 6) commissione per l'assegnazione delle categorie/specialita'; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per il tirocinio, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie generali di merito; 2) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 3) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.