Art. 10 
 
                          Elenco nazionale 
 
    1. L'elenco nazionale dei candidati  risultati  idonei  all'esito
della selezione e' pubblicato sul sito internet del  Ministero  della
salute secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio
conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa. 
    2. Durante il biennio di validita'  dell'elenco,  ogni  possibile
caso di decadenza dall'elenco dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale, sara' valutato dalla commissione che adottera' al
riguardo apposita delibera. 
    3. Ai sensi dell'art. 1,  comma  8,  del  decreto  legislativo  4
agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni,  non  possono  essere
reinseriti nell'elenco nazionale coloro che  siano  stati  dichiarati
decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione
degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2016,
n. 97.