Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla selezione per l'inserimento nell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il sessantottesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000, ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori, pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie; l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni; c) attestato rilasciato all'esito di corsi di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto «Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)» sancito in data 16 maggio 2019. Sono ritenuti utili ai fini della presente selezione anche gli attestati di formazione conseguiti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma. 2. Sono ammessi alla selezione per l'inserimento nella sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i candidati che non abbiano compiuto il sessantottesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti ed in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni; c) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione. 4. I candidati, per difetto dei requisiti prescritti, possono essere esclusi dalla selezione medesima in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. Qualora il difetto dei requisiti venga accertato successivamente alla formazione dell'elenco, la decadenza dallo stesso sara' disposta in ogni caso previa delibera della commissione.