Art. 3 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1.  La  commissione  procede,   per   ciascun   candidato,   alla
valutazione dell'esperienza dirigenziale e  dei  titoli  formativi  e
professionali secondo quanto  previsto  dagli  articoli  4  e  5  del
presente avviso. 
    2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100
punti cosi' ripartiti: 
      a) 60 punti per l'esperienza dirigenziale; 
      b) 40 punti per i titoli formativi e professionali. 
    3. Sono inseriti nell'elenco  nazionale  i  soli  candidati  che,
all'esito  della  selezione  di  cui  al  presente  avviso,   abbiano
conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.