Art. 3 Valutazione dei candidati 1. La commissione procede, per ciascun candidato, alla valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso. 2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: a) 60 punti per l'esperienza dirigenziale; b) 40 punti per i titoli formativi e professionali. 3. Sono inseriti nell'elenco nazionale i soli candidati che, all'esito della selezione di cui al presente avviso, abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.