Art. 4 Valutazione esperienza dirigenziale 1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai fini della selezione, e' esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile, ai sensi del presente comma, l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 2. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche' al comma 3 del presente articolo, la commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. 3. La commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, con incarichi di durata non inferiore all'anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico: a) della dimensione della struttura in cui e' stata maturata l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie gestite, a seguito di provvedimento formale di assegnazione, secondo il seguente schema: a.1 con riferimento alle risorse umane gestite, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro: da 1 a 4 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2; da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50; da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,75; da 101 a 500 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3; da 501 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,25; oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50; a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: fino ad euro 100.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; da euro 100.001 ad euro 500.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2; da euro 500.001 ad euro 1.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50; da euro 1.000.001 ad euro 10.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,75; da euro 10.000.001 ad euro 50.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3; da euro 50.000.001 ad euro 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,25; oltre euro 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50; a.3 il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per ciascun incarico; b) della tipologia della struttura, applicando, per ciascun incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto a.3, nei limiti del punteggio complessivo massimo, uno dei seguenti coefficienti di maggiorazione, in particolare: b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del settore sanitario: 1,1; b.2 per incarico, nell'ambito di una struttura sanitaria, pubblica o privata, caratterizzato dalla gestione di processi trasversali ad elevata complessita' (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Direzione generale, direzione amministrativa, direzione sanitaria, direzione socio-sanitaria, direzione di presidio ospedaliero, direzione di Dipartimento, direzione risorse umane, direzione budget e controllo di gestione): 1,2; b.3 per incarico nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica che ha raggiunto, per tutta la durata dell'incarico, gli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome: 1,2; b.4 per incarico, nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, caratterizzato dalla gestione di processi trasversali ad elevata complessita' (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Direzione generale, direzione amministrativa, direzione sanitaria, direzione socio-sanitaria, direzione di presidio ospedaliero, direzione di Dipartimento, direzione risorse umane, direzione budget e controllo di gestione), che ha raggiunto, per tutta la durata dell'incarico, gli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome: 1,3; b.5 per incarico dirigenziale presso enti regolatori del settore sanitario (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ministero della salute, assessorati alla sanita' di regioni e province autonome ed enti da questi vigilati, quali l'Istituto superiore di sanita', l'Agenzia italiana del farmaco, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le Agenzie regionali per la salute o gli enti di governance dei diversi Servizi sanitari regionali): 1,3; c) dell'incarico che ha comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture dirigenziali, applicando il coefficiente di 1,1 al punteggio base di cui al punto a.3 ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti, tenendo conto del periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza, nonche' della motivazione del provvedimento. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettere b) e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e' valutata, ai fini dell'idoneita', esclusivamente una sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio. 5. In attuazione dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, fermi restando i parametri ed i criteri previsti dal presente articolo per la valutazione dell'esperienza dirigenziale, ai candidati e' valutata l'esperienza dirigenziale degli ultimi dieci anni ai soli fini dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. In attuazione del medesimo art. 1, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 successive modificazioni, sono valutati eventuali provvedimenti di decadenza o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi dieci anni ai soli fini dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.