Art. 4 
 
                 Valutazione esperienza dirigenziale 
 
    1. L'esperienza dirigenziale  valutabile  dalla  commissione,  ai
fini della selezione,  e'  esclusivamente  l'attivita'  di  direzione
dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo  ovvero  di
una delle  sue  articolazioni  comunque  contraddistinte,  svolta,  a
seguito  di  formale  conferimento   di   incarico,   con   autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse  umane,  tecniche  e/o  finanziarie,  maturata  nel   settore
pubblico  e  privato.  Non  si  considera   esperienza   dirigenziale
valutabile, ai sensi del presente comma, l'attivita' svolta a seguito
di  incarico  comportante  funzioni  di  mero  studio,  consulenza  e
ricerca. 
    2.  Ai  fini  della  valutazione   dell'esperienza   dirigenziale
maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche'  al
comma  3  del  presente  articolo,  la  commissione  fa   riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria,  del  settore  farmaceutico  e  dei  dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e  di  ricerca  in
ambito sanitario. 
    3. La commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  lettera
a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171  e
successive modificazioni, esclusivamente le  esperienze  dirigenziali
maturate dal candidato negli ultimi  sette  anni,  con  incarichi  di
durata non inferiore all'anno, attribuendo un  punteggio  complessivo
massimo  non  superiore  a  60  punti,  tenendo  conto,  per  ciascun
incarico: 
      a) della dimensione della struttura in cui  e'  stata  maturata
l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane  e  finanziarie
gestite, a seguito di provvedimento formale di assegnazione,  secondo
il seguente schema: 
        a.1   con   riferimento   alle   risorse    umane    gestite,
indipendentemente dalla tipologia e  dalla  natura  del  rapporto  di
lavoro: 
          da 1 a 4 risorse  umane  mediamente  gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; 
          da 5 a 10 risorse umane  mediamente  gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2; 
          da 11 a 50 risorse umane mediamente  gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50; 
          da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2,75; 
          da 101 a 500 risorse umane mediamente gestite per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3; 
          da 501 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3,25; 
          oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50; 
        a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: 
          fino ad euro  100.000  di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; 
          da euro 100.001 ad  euro  500.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2; 
          da euro 500.001 ad euro 1.000.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2,50; 
          da euro 1.000.001 ad euro 10.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2,75; 
          da  euro  10.000.001  ad   euro   50.000.000   di   risorse
finanziarie mediamente gestite per anno si  attribuisce  per  ciascun
anno il valore di 3; 
          da  euro  50.000.001  ad  euro   100.000.000   di   risorse
finanziarie mediamente gestite per anno si  attribuisce  per  ciascun
anno il valore di 3,25; 
          oltre euro 100.000.000 di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50; 
        a.3 il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui  ai
punti a.1 e a.2 costituisce  il  punteggio  base  del  candidato  per
ciascun incarico; 
      b) della tipologia della  struttura,  applicando,  per  ciascun
incarico dirigenziale, al punteggio base di cui  al  punto  a.3,  nei
limiti  del  punteggio  complessivo   massimo,   uno   dei   seguenti
coefficienti di maggiorazione, in particolare: 
        b.1 per incarico  in  strutture,  pubbliche  o  private,  del
settore sanitario: 1,1; 
        b.2 per incarico, nell'ambito  di  una  struttura  sanitaria,
pubblica  o  privata,  caratterizzato  dalla  gestione  di   processi
trasversali ad elevata complessita' (quali, a titolo  esemplificativo
e  non  esaustivo,  Direzione  generale,  direzione   amministrativa,
direzione sanitaria, direzione socio-sanitaria, direzione di presidio
ospedaliero, direzione  di  Dipartimento,  direzione  risorse  umane,
direzione budget e controllo di gestione): 1,2; 
        b.3 per  incarico  nell'ambito  di  una  struttura  sanitaria
pubblica che ha raggiunto, per tutta  la  durata  dell'incarico,  gli
obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati dalle regioni  o
dalle province autonome: 1,2; 
        b.4 per incarico,  nell'ambito  di  una  struttura  sanitaria
pubblica, caratterizzato dalla gestione di  processi  trasversali  ad
elevata  complessita'  (quali,  a  titolo   esemplificativo   e   non
esaustivo, Direzione generale,  direzione  amministrativa,  direzione
sanitaria,   direzione   socio-sanitaria,   direzione   di   presidio
ospedaliero, direzione  di  Dipartimento,  direzione  risorse  umane,
direzione budget e controllo di  gestione),  che  ha  raggiunto,  per
tutta la durata dell'incarico, gli obiettivi  economico-finanziari  e
di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome: 1,3; 
        b.5 per incarico  dirigenziale  presso  enti  regolatori  del
settore sanitario (quali, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,
Ministero  della  salute,  assessorati  alla  sanita'  di  regioni  e
province autonome  ed  enti  da  questi  vigilati,  quali  l'Istituto
superiore di  sanita',  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  l'Agenzia
nazionale  per   i   servizi   sanitari   regionali,   gli   Istituti
zooprofilattici sperimentali, le Agenzie regionali per  la  salute  o
gli enti di governance dei diversi Servizi sanitari regionali): 1,3; 
      c) dell'incarico  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
responsabilita'  di  piu'  strutture  dirigenziali,   applicando   il
coefficiente di 1,1 al punteggio base di cui al  punto  a.3  ottenuto
dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 
    4.  Eventuali  provvedimenti  di  decadenza  del   candidato,   o
provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette  anni,  sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo  di  8
punti, tenendo conto  del  periodo  intercorso  tra  il  conferimento
dell'incarico  ed  il  provvedimento  di  decadenza,  nonche'   della
motivazione del provvedimento. 
    Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale  valutata,  per
la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per  ciascun
giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio  annuale
previsto per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di
eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettere b) e c). Nel  caso
di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e'  valutata,
ai  fini   dell'idoneita',   esclusivamente   una   sola   esperienza
dirigenziale, scegliendo quella  a  cui  puo'  essere  attribuito  il
maggior punteggio. 
    5.  In  attuazione  dell'art.  1,  comma  7-quater,  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive  modificazioni,  fermi
restando i parametri ed i criteri previsti dal presente articolo  per
la valutazione dell'esperienza dirigenziale, ai candidati e' valutata
l'esperienza dirigenziale  degli  ultimi  dieci  anni  ai  soli  fini
dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale  di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016  e  successive
modificazioni, nelle regioni  con  popolazione  inferiore  a  500.000
abitanti. In attuazione del medesimo art. 1, comma  7-quinquies,  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171  successive  modificazioni,
sono valutati eventuali provvedimenti di  decadenza  o  provvedimenti
assimilabili,  riportati  negli  ultimi  dieci  anni  ai  soli   fini
dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale  di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016  e  successive
modificazioni, nelle regioni  con  popolazione  inferiore  a  500.000
abitanti.