Art. 11 Prove di educazione fisica 1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6. 2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa uno/due giorni e avranno luogo nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), le prove di educazione fisica si svolgeranno il giorno seguente agli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 10, con convocazione dei soli concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali stessi. 3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (idoneo anche per la prova di nuoto prevista per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) in corso di validita' all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. Sara' comunque considerato valido, purche' non scaduto, il certificato gia' in possesso del concorrente rilasciato per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982. La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma 10, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di effettuazione delle prove di educazione fisica, per lo svolgimento in piena sicurezza delle stesse. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate, ferma restando, comunque, l'ammissione esclusivamente al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado. 5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla posizione supina e corsa di 1000 metri piani; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla posizione supina, nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): piegamenti sulle braccia, corsa di 80 metri piani e corsa di 800 metri piani. I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi indicati nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 6. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano un'indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al settimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 7. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10 punti. Negli allegati citati al precedente comma 5 sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la successione degli esercizi di cui al precedente comma 5. 8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) la prova di educazione fisica si riterra' superata se il concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima di almeno 6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), la prova si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 9. In caso di giudizio di inidoneita' per il mancato conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 8, la commissione provvedera' a comunicare l'esito della predetta prova all'interessato e al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore. 10. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), che avranno conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell'anno scolastico, entro la data di incorporamento, di cui al precedente art. 4, comma 10, lettera f), dovranno inviare, a pena di esclusione, con messaggio di posta elettronica - al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it e suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» (aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero in formato PDF o JPEG di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico 2021-2022 alla classe superiore.