Art. 12 Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 13, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato; d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla terza classe del liceo classico o scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento; e) piu' giovani d'eta'. I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, a eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo. Il possesso di uno o piu' dei predetti titoli dovra' essere dichiarato nella domanda di partecipazione (e, comunque, non oltre il termine di presentazione delle domande stesse), a eccezione del possesso dei titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo, e lettera e), che non dovra' essere dichiarato.