Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti  di  cui
al precedente art. 6,  comma  1,  compresi  quelli  che,  al  termine
dell'anno scolastico,  non  avranno  conseguito  la  promozione  alla
classe superiore bensi' la «sospensione di giudizio» per  il  mancato
conseguimento della sufficienza in una  o  piu'  discipline,  nonche'
coloro i quali sono stati  ammessi  a  partecipare  al  concorso  con
riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma  10,  lettera
f) e (che dovranno documentare tempestivamente e comunque  non  oltre
la data di inizio delle lezioni  dell'anno  scolastico  prevista  per
l'istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame  integrativo
mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le  modalita'  e
dai  soggetti  sopra  indicati)  saranno  iscritti,  a   cura   della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera  f)  ,  in
distinte  graduatorie  secondo  l'ordine  determinato   dalla   media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di  educazione
fisica e di quello riportato nella prova di  cultura  generale.  Tale
media ponderale verra'  calcolata  moltiplicando  il  voto  riportato
nelle prove di educazione fisica per il  coefficiente  0,2  al  quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale. Al
fine di esprimere il punteggio in decimi, la  media  ponderale  cosi'
ottenuta verra' divisa per 1,2. I concorrenti  (compresi  quelli  che
devono  superare  l'esame  integrativo)  che,  sebbene  collocati  in
posizione utile nella  graduatoria  di  merito,  non  avranno  ancora
comunicato o conseguito l'idoneita' alla classe  successiva,  saranno
convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto
dopo  aver  conseguito  e  immediatamente  comunicato   il   giudizio
definitivo di ammissione alla frequenza della classe  successiva.  In
caso, invece, di esito negativo alla valutazione  scolastica  finale,
gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito  di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). Coloro i quali
hanno concluso l'anno scolastico  con  valutazioni  inferiori  a  sei
decimi  ma  comunque  ammessi  alla  classe   successiva   ai   sensi
dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16  maggio  2020,  citata
nelle  premesse,  saranno  soggetti  a  un  piano  di   apprendimento
individualizzato a cura della Scuola di assegnazione. Se  tale  piano
fosse stato gia' avviato e ancora non concluso presso  la  Scuola  di
provenienza  lo  stesso  sara'  concluso  a  cura  della  Scuola   di
assegnazione. 
    Le convocazioni alle Scuole dei vincitori  di  concorso  potranno
avvenire, se necessario, per gruppi. 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   militari
dell'Esercito per: 
        1) il liceo classico: i primi quaranta concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi novanta concorrenti idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare
«Francesco Morosini» per: 
        1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi quaranta concorrenti idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   militare
aeronautica «Giulio Douhet» per: 
        1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi venti concorrenti idonei. 
    3. Nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  b)
e c), se i posti disponibili per il liceo classico  o  per  il  liceo
scientifico non fossero ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando il  numero  massimo  degli
ammessi. 
    4. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  2,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel  Giornale  Ufficiale  della
Difesa. Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  e,  a  puro  titolo  informativo,
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del  portale,  nonche'
nel sito internet www.difesa.it