Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: a) sono nati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007, estremi compresi; b) sono frequentatori, nell'anno scolastico 2021-2022, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l'ammissione al 3° anno. Dell'avvenuta ammissione al 3° anno dovra' essere data immediata comunicazione con le modalita' di cui al successivo art. 11, comma 10. Se l'ammissione e' conseguita all'estero e' richiesta la dichiarazione di equivalenza da presentare entro la data d'incorporamento. Il concorrente dovra' comunque dichiarare nella domanda di partecipazione di impegnarsi a produrre, nei predetti termini, la dichiarazione stessa; c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali allievi delle Scuole militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi articoli 9, 10 e 11. 2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.