Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) sono nati tra il 1° gennaio 2006  e  il  31  dicembre  2007,
estremi compresi; 
      b) sono frequentatori, nell'anno scolastico 2021-2022,  del  2°
anno di scuola secondaria di secondo  grado,  al  termine  del  quale
dovranno aver  conseguito  l'ammissione  al  3°  anno.  Dell'avvenuta
ammissione al 3° anno dovra' essere data immediata comunicazione  con
le modalita' di cui al successivo art. 11, comma 10. Se  l'ammissione
e' conseguita all'estero e' richiesta la dichiarazione di equivalenza
da presentare entro la data d'incorporamento. Il  concorrente  dovra'
comunque dichiarare nella domanda di partecipazione di  impegnarsi  a
produrre, nei predetti termini, la dichiarazione stessa; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni,  di  cui  all'art.  192,  comma  4  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  quali  allievi
delle Scuole militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.