Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti: a) prova di cultura generale; b) accertamenti sanitari; c) accertamenti attitudinali; d) prove di educazione fisica. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi muniti, a pena di esclusione, della carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la prova di educazione fisica sara' svolta prima degli accertamenti attitudinali, ai quali seguiranno, infine, gli accertamenti sanitari. 2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Altresi', con riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione, utilizzando l'apposito modulo rinvenibile negli allegati al bando, controfirmata dai/l genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore, ovvero in mancanza dal tutore, entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identita' proprio, nonche' dei/l genitori/e ovvero del tutore, in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). 3. I concorrenti rinviati a domanda dalle procedure concorsuali per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica per l'anno scolastico 2021-2022 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno indicate per ciascun concorso con apposita determinazione dirigenziale. 4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti, durante gli accertamenti sanitari, le prove di educazione fisica e gli accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto presso la mensa del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), possono fruire di vitto a carico dell'Amministrazione. 5. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.