Art. 6 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso  e'  previsto  lo  svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti: 
      a) prova di cultura generale; 
      b) accertamenti sanitari; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di educazione fisica. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di  identita'  o  di  altro
documento di riconoscimento provvisto  di  fotografia,  in  corso  di
validita', rilasciato  da  un'amministrazione  pubblica.  Per  quanto
concerne le modalita' di svolgimento delle prove  saranno  osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Per il solo concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a) la prova di educazione fisica  sara'  svolta  prima  degli
accertamenti  attitudinali,  ai   quali   seguiranno,   infine,   gli
accertamenti sanitari. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4, del decreto-legge n. 34/2020. Altresi', con riferimento alle prove
e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e  d)  del  precedente
comma  1,  per  i  concorrenti  che  hanno  presentato   domanda   di
partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al  precedente  art.
1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in  caso  di  concomitante
svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi.  A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire, tramite  messaggio  di  posta
elettronica agli indirizzi indicati al precedente art.  5,  comma  2,
un'istanza  di  nuova  convocazione,  utilizzando  l'apposito  modulo
rinvenibile negli allegati al bando, controfirmata  dai/l  genitori/e
esercenti/e la potesta' sul minore, ovvero in  mancanza  dal  tutore,
entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente  a
quello  di  prevista  presentazione,   inviando   la   documentazione
probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di  un
documento d'identita' proprio, nonche' dei/l  genitori/e  ovvero  del
tutore,  in  corso  di  validita'  rilasciato  da  un'amministrazione
pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu'  modificabile
e che potra' essere disposta solo se compatibile con  il  periodo  di
svolgimento delle prove stesse,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  o  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione). 
    3. I concorrenti rinviati a domanda dalle  procedure  concorsuali
per l'ammissione di giovani ai licei  annessi  alle  Scuole  militari
dell'Esercito, alla Scuola navale militare  e  alla  Scuola  militare
aeronautica per l'anno scolastico 2021-2022 ai sensi  dell'art.  259,
comma 4 del decreto-legge n. 34 del  19  maggio  2020,  citato  nelle
premesse, sosterranno le prove non ancora  svolte  nell'ambito  delle
procedure del presente bando. Altresi',  le  risultanze  di  prove  e
accertamenti  precedentemente  svolti  saranno  valutate  secondo  le
disposizioni e i criteri del presente bando e  secondo  le  modalita'
che saranno indicate per ciascun concorso con apposita determinazione
dirigenziale. 
    4.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), i  concorrenti,  durante  gli
accertamenti  sanitari,  le  prove  di  educazione   fisica   e   gli
accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto
presso la mensa del Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui  al
precedente comma 1, lettere c) e d), possono fruire di vitto a carico
dell'Amministrazione. 
    5. L'Amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo.