Art. 7 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale militare in servizio delle rispettive Forze armate e da qualificati esperti, civili o militari, nelle materie oggetto della prova di cultura generale: a) commissione valutatrice unica interforze per la prova di cultura generale; b) commissione per gli accertamenti sanitari; c) commissione per gli accertamenti attitudinali; d) commissione per le prove di educazione fisica; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; f) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico. 2. Per tutti i concorsi, la commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' cosi' composta: un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente (anche identificabile in uno dei Comandanti delle Scuole militari), presidente; due ufficiali, membri; uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, di italiano, greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale; un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. I componenti di detta commissione saranno tratti da quelli designati per la commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera f); 3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico: un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; uno o piu' ufficiali superiori, membri; un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto; b) commissione per gli accertamenti sanitari: un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; c) commissione per gli accertamenti attitudinali: un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; due ufficiali psicologi, membri; un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; d) commissione per le prove di educazione fisica: un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; due ufficiali, membri, di cui almeno uno qualificato istruttore militare di educazione fisica; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; due ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri; un ufficiale inferiore o un sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari. 4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico: il Comandante della Scuola navale militare, presidente; uno o piu' ufficiali, membri; un sottufficiale di grado non inferiore a 2° Capo scelto qualifica speciale, segretario senza diritto di voto; b) commissione per gli accertamenti sanitari: un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; due ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; c) commissione per gli accertamenti attitudinali: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si potra' avvalere del supporto di ulteriori ufficiali specialisti in selezione attitudinale; d) commissione per le prove di educazione fisica: un ufficiale superiore, presidente; due ufficiali, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; due ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; un ufficiale inferiore o un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari. 5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico: il Comandante della Scuola militare aeronautica, presidente; uno o piu' ufficiali, membri; un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto; In caso di impossibilita' o incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, il presidente della commissione sara' sostituito da altro ufficiale di grado non inferiore a Colonnello. b) commissione per gli accertamenti sanitari: un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Colonnello, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti; c) commissione per gli accertamenti attitudinali: un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; due ufficiali dell'Arma aeronautica qualificati perito selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa, uno dei predetti membri potra' essere un funzionario sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa; un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ulteriori ufficiali, qualificati perito selettore e di sottufficiali, qualificati aiuto perito selettore; d) commissione per le prove di educazione fisica: un ufficiale superiore, presidente; due ufficiali, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; due ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri; un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari.