Art. 10 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui  al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove  di  efficienza  fisica,
alle quali saranno convocati, secondo le modalita' e  le  indicazioni
circa la data e l'orario, che saranno rese  note,  mediante  apposito
avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti  con  le
modalita' riportate nell'art. 9, comma 1. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'amministrazione
della difesa, ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi  esclusi)  a  quello  di  prevista  presentazione,   inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di  posta  elettronica  certificata   indicato   nella   domanda   di
partecipazione al concorso). 
    3. Le prove di efficienza fisica  saranno  svolte  osservando  le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento del direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma  1,  lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa. 
    Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data
di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti. 
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati  dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento, in caso di pioggia), muniti  di  un
documento d'identita' in  corso  di  validita'  (oltre  all'originale
dovra' essere portata al  seguito  una  fotocopia  del  documento)  e
produrre il certificato medico di  idoneita'  ad  attivita'  sportiva
agonistica per atletica leggera di tipo B, in corso di validita' (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione per  le  prove  di
efficienza  fisica),   rilasciato   da   medici   appartenenti   alla
Federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da  specialisti  che
operano presso strutture sanitarie pubbliche  o  private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale   in   qualita'   di   medici
specializzati  in  medicina  dello  sport.  La  mancata  o   difforme
presentazione di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione  dalle
prove e, quindi, dal concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno,  inoltre,  presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento, entro i cinque  giorni  antecedenti
alla data di presentazione  (la  data  di  presentazione  non  e'  da
calcolare nel computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per  lo
svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per
le finalita' indicate nel successivo art. 11,  comma  8.  La  mancata
presentazione ovvero la constatata  irregolarita'  di  detto  referto
comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 
    Le concorrenti che si  trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli  accertamenti  di  efficienza  fisica,
psico-fisici e attitudinali ai sensi della  normativa  vigente,  sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti  di
eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti  nell'ambito  del  primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di  rinvio  puo'  essere  revocato,  su
istanza di parte, se il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari  per  la  definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art.  15.  Le
concorrenti che si trovano in accertato stato di  gravidanza  saranno
comunque ammesse, con riserva, a sostenere la prova  orale  e  quella
facoltativa di lingua straniera. 
    Fermo   restando   il   numero   delle   assunzioni   annualmente
autorizzate,  le  candidate  rinviate  risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione  sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso  di  indisposizione,
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'esecuzione degli esercizi. 
    5. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l'esclusione
dal concorso. 
    6. Il superamento di tutte le prove determinera' il  giudizio  di
idoneita',  con  eventuale  attribuzione  di  punteggio  incrementale
secondo le modalita' indicate nel citato Allegato B.