Art. 10
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica,
alle quali saranno convocati, secondo le modalita' e le indicazioni
circa la data e l'orario, che saranno rese note, mediante apposito
avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti con le
modalita' riportate nell'art. 9, comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione
della difesa, ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata indicato nella domanda di
partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento, in caso di pioggia), muniti di un
documento d'identita' in corso di validita' (oltre all'originale
dovra' essere portata al seguito una fotocopia del documento) e
produrre il certificato medico di idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica per atletica leggera di tipo B, in corso di validita' (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione per le prove di
efficienza fisica), rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana ovvero da specialisti che
operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle
prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento, entro i cinque giorni antecedenti
alla data di presentazione (la data di presentazione non e' da
calcolare nel computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per lo
svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per
le finalita' indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata
presentazione ovvero la constatata irregolarita' di detto referto
comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti di efficienza fisica,
psico-fisici e attitudinali ai sensi della normativa vigente, sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. Le
concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza saranno
comunque ammesse, con riserva, a sostenere la prova orale e quella
facoltativa di lingua straniera.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione,
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l'esclusione
dal concorso.
6. Il superamento di tutte le prove determinera' il giudizio di
idoneita', con eventuale attribuzione di punteggio incrementale
secondo le modalita' indicate nel citato Allegato B.