Art. 11
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse,
per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche'
secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche,
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento emanante in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita'
sara' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie
previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e
all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno
previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti
di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda
di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti
psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti
documenti, in originale o in copia con originale in visione,
rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
c) certificato, compilato in ogni sua parte e in maniera
conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833,
attestante lo stato di salute,
d) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni
antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e'
da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art.
10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla
verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o
malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento, in data non anteriore a sei mesi
dalla data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici;
e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in
servizio);
f) elettrocardiogramma refertato;
g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
h) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta
eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente comma,
comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi,
dal concorso.
5. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)
disporra' per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli
accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica;
e) visita psichiatrica (avvalendosi anche dei test e delle
prove somministrate in aula);
f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul
medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa). I candidati dovranno rilasciare la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale;
i) visita ginecologica;
j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico -
legale.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
10, comma 3.
7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei
carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia
di idoneita' psico-fisica;
b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche
(PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3;
c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a cinque diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a quattro diottrie per l'astigmatismo misto anche in
un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo le modalita' previste dalla direttiva tecnica
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato nei confronti dei
militari in servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita'
al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata
la presenza di malattie invalidanti in atto;
b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello
indicato al precedente comma 7, lettera b);
c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e
integrazioni, citato nelle premesse;
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla
frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri;
e) la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera'
altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando
di concorso. Il regolamento e le norme tecniche discendenti saranno
pubblicate sul sito http://carabinieri.it
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici, che sara' comunicato per iscritto a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.