Art. 11 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche' secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento emanante in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita' sara' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV; c) certificato, compilato in ogni sua parte e in maniera conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, attestante lo stato di salute, d) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra: 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art. 10, comma 3; 2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento, in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici; e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio); f) elettrocardiogramma refertato; g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz); h) esami ematochimici: emocromo completo; VES; glicemia; creatinemia; trigliceridemia; colesterolemia totale; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; esame delle urine standard e del sedimento. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente comma, comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. 5. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) disporra' per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: a) visita cardiologica; b) visita oculistica; c) visita odontoiatrica; d) visita otorinolaringoiatrica; e) visita psichiatrica (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula); f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami; g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; h) visita medica generale; i) visita ginecologica; j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico - legale. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3. 7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneita' psico-fisica; b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3; c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a cinque diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a quattro diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertato secondo le modalita' previste dalla direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. Tale accertamento non sara' effettuato nei confronti dei militari in servizio. 8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i concorrenti: a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto; b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato al precedente comma 7, lettera b); c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente comma 7, lettera d); d) che risultino affetti da: imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, citato nelle premesse; positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla frequenza del corso; tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri; e) la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando di concorso. Il regolamento e le norme tecniche discendenti saranno pubblicate sul sito http://carabinieri.it 9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati. 10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici, che sara' comunicato per iscritto a ciascun concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.