Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato: a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, costituita da tre distinti stadi/momenti: somministrazione collettiva, a cura di un ufficiale psicologo, di uno o piu' test di prestazione tipica e/o di performance e/o questionari tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «protocollo testologico»; valutazione del «protocollo testologico» a cura di un ufficiale psicologo che, al riguardo, redige un'apposita «relazione psicologica» sul candidato; intervista attitudinale con un ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine, dell'esplorazione delle aree del «profilo attitudinale» di riferimento, redige una «scheda di valutazione attitudinale»; b) fase costitutiva, nella quale la commissione per gli accertamenti attitudinali, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal «profilo attitudinale» di riferimento quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, nonche' una favorevole predisposizione al particolare contesto militare valutando, in una prospettiva a breve termine connessa alla frequenza del corso formativo, la capacita' di adattamento o riadattamento all'ambito scolastico-addestrativo. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 4. Il giudizio relativo all'idoneita' o all'inidoneita' riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' notificato per iscritto agli interessati a fine giornata, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e quindi esclusi dal concorso. 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali. 6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3.