Art. 14 Prova facoltativa di lingua straniera 1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) sara' sostenuta dai soli concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 4 e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2. 2. Detta prova sara' effettuata con le modalita' indicate al punto 3 dell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto, e si precisa che non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.