Art. 14
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco) sara' sostenuta dai soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 4 e che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una
soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati
dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con
le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2.
2. Detta prova sara' effettuata con le modalita' indicate al
punto 3 dell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del
presente decreto, e si precisa che non saranno ammesse nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.