Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 15,  comma  4  saranno
nominati -sempreche' non siano sopravvenuti gli  elementi  impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto- tenenti in  servizio
permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' al superamento del corso
formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo. 
    3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  del  Ministro
della  difesa  con  il  quale  sara'  conferita  la  nomina,   mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio  conseguito  al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale  verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita'  di
cui al successivo comma 12, del presente articolo. 
    4. Dopo la nomina gli  ufficiali  saranno  invitati  ad  assumere
servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di  durata  non
inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri. 
    5. Il conferimento della nomina e' subordinato: 
      a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 
      b) al superamento del  citato  corso  formativo,  dal  quale  i
frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di
una qualsiasi delle circostanze previste dall'art.  599  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    6. Gli stessi dovranno presentarsi  presso  la  Scuola  ufficiali
dell'Arma -Via Aurelia 511 -  Roma  -  per  la  frequenza  del  corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita',
rilasciato  da  un'amministrazione  dello  Stato  e   della   tessera
sanitaria. 
    7. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali  dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di  inizio
del  corso  stesso,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di  incorporamento
volta a verificare il mantenimento  dei  requisiti  previsti  per  il
reclutamento e in tale sede, dovranno produrre il  referto  analitico
attestante il dosaggio  del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD)
rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale, in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. Gli ufficiali riconosciuti  affetti
da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno
rilasciare   dichiarazione   di   ricevuta    informazione    e    di
responsabilizzazione conforme al modello riportato  nell'allegato  E.
Inoltre, saranno sottoposti, ove  necessario,  al  completamento  del
profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal  fine,  dovranno  presentare,
prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno  dubbi
sulla   persistenza   dell'idoneita'   psico-fisica   precedentemente
riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di  far  sottoporre  i
vincitori  a  un  supplemento  di  indagini  presso   una   struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali  da  determinare  un  provvedimento  medico  -  legale  di
inidoneita' al servizio militare. 
    9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di  positivita'  del
predetto test la visita medica di  incorporamento  sara'  sospesa  ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e,  pertanto,  non  potendo  frequentare  il  corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    10. I candidati nominati vincitori sono obbligati  a  presentarsi
il giorno di prevista convocazione. Gli stessi, qualora per cause  di
forza  maggiore,  non  possano   ottemperare   tempestivamente   alla
convocazione, dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista
presentazione, alla Scuola ufficiali dell'Arma  -Via  Aurelia  511  -
Roma - (scufrepcorsi@carabinieri.it) che, riconosciuta  la  validita'
della motivazione  prospettata,  potra'  concedere  al  candidato  un
differimento dalla data di presentazione, che in nessun caso,  potra'
essere superiore ai quindici giorni dall'inizio del corso  formativo,
ferme restando le salvaguardie previste per  gli  eventi  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma  6,  e  dall'art.  259,  comma   4,   del
decreto-legge n. 34/2020. 
    Il  provvedimento  di  differimento  dovra'  essere  inviati   al
candidato, al Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri  per  gli  eventuali  successivi  adempimenti  e  per
conoscenza anche alla Direzione generale per il personale militare. 
    I candidati qualora non facciano pervenire, entro quarantotto ore
comunicazioni al riguardo  saranno  considerati  rinunciatari  e  non
saranno ammessi al corso formativo. 
    11. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non  ricoperti  per
rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei  limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della  durata  del  corso
stesso, di altrettanti  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria. 
    12. Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra'  sciolta  e
l'anzianita' relativa  verra'  rideterminata  in  base  al  punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    13. Per gli ufficiali che non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e  sanzionato  il
proscioglimento  dalla  ferma  contratta.  Gli  interessati   saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli  di  provenienza.  Il
periodo  di  durata  del  corso  e'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente. 
    14. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso  formativo  e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.