Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L'esito della
prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il
calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le modalita'
e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese note ai
concorrenti mediante avviso consultabile nel sito web
www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo,
all'atto della presentazione alla prova scritta di cui al precedente
art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere
consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche gia' dichiarate
nella medesima domanda di partecipazione (al fine di favorire l'opera
di catalogazione e valutazione da parte della commissione
esaminatrice, la documentazione probatoria e/o le pubblicazioni
dovranno essere consegnate in separati raccoglitori e riepilogate in
un apposito elenco). Per i militari in servizio o in congedo la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di
merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data
medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa
ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un
punteggio fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre: fino a un
punto (solo qualora si sia optato per la scelta di partecipare alla
riserva dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b);
b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la
partecipazione al concorso: fino a due punti;
c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro,
cardiologia, medicina interna e psicoterapia: fino a quattro punti;
d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla
precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli
accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un punto;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di
specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in
apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con
le modalita' indicate al comma 2 (per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli
autori): fino a un punto;
f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva
obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino a un punto;
g) certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG
NATO, in corso di validita':
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
(b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di
1,00 cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
2) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo, secondo il livello di conoscenza
correlato al «Common European frame work of Reference for languages -
CEFR», attestata dagli «enti certificatori» riconosciuti dal
Ministero dell'istruzione:
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
(b) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli
sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di
certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio
solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito
della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera m).