Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6, comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L'esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le modalita' e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche gia' dichiarate nella medesima domanda di partecipazione (al fine di favorire l'opera di catalogazione e valutazione da parte della commissione esaminatrice, la documentazione probatoria e/o le pubblicazioni dovranno essere consegnate in separati raccoglitori e riepilogate in un apposito elenco). Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4. 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un punteggio fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti: a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei carabinieri nella specialita' per la quale si concorre: fino a un punto (solo qualora si sia optato per la scelta di partecipare alla riserva dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b); b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: fino a due punti; c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro, cardiologia, medicina interna e psicoterapia: fino a quattro punti; d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un punto; e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2 (per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori): fino a un punto; f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino a un punto; g) certificazione della conoscenza linguistica: 1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validita': (a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; (b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti: 1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 2) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for languages - CEFR», attestata dagli «enti certificatori» riconosciuti dal Ministero dell'istruzione: (a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 0,50 punti per un livello di conoscenza B1; (b) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti: 1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 0,50 punti per un livello di conoscenza B2. I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio solo per una di esse. 5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera m).