Art. 5 
 
        Criteri e modalita' di valutazione della commissione 
 
    1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo  un
motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata  inclusione  nella
terna che sara' sottoposta  alle  valutazioni  del  Ministro  per  la
nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente  della  regione
interessata. 
    2. La commissione di valutazione, al  fine  della  selezione  dei
candidati,  utilizza  criteri  specifici  predefiniti,  allegati   al
presente bando, quale parte integrante dello stesso. 
    3. La commissione, al fine del  contenimento  dei  costi,  potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.