Art. 11 
 
                             Graduatorie 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  Commissione  di  cui
all'art. 7 redige le graduatorie di merito dei  singoli  settori  con
l'indicazione  della  votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato  dalla  somma  del  voto
riportato nella prova scritta  e  della  votazione  conseguita  nella
prova orale. 
    3.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del  concorso
relativamente ai singoli  settori.  Contestualmente  procedera'  alla
formazione della graduatoria unica dei  candidati  dichiarati  idonei
non vincitori, che sara' utilizzata per i fini indicati  al  comma  2
dell'art. 1 del presente bando. 
    4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la protezione dei dati personali.  Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative.