Art. 11 Graduatorie 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui all'art. 7 redige le graduatorie di merito dei singoli settori con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma del voto riportato nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale. 3. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del concorso relativamente ai singoli settori. Contestualmente procedera' alla formazione della graduatoria unica dei candidati dichiarati idonei non vincitori, che sara' utilizzata per i fini indicati al comma 2 dell'art. 1 del presente bando. 4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.