Art. 13 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto  di
accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di  copie  degli  atti
inerenti il concorso. 
    2. I candidati al  concorso  possono  esercitare  il  diritto  di
accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto  di
accesso agli atti  del  concorso  puo'  essere  differito  fino  alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine  e
speditezza della procedura stessa.