Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma  1,  della  medesima  legge  (attualmente
coperta) e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma  9,  del  decreto
legislativo  15  marzo   2010,   n.   66,   concernente   il   Codice
dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva di cui al precedente comma per
poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della  domanda  di
partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione delle graduatorie definitive di cui al  successivo
art. 11.